1. Almeno trenta cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, all'amministrazione comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità; il sindaco trasmette la petizione alla Commissione Consiliare competente sentito il parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria. 2. La Commissione consiliare potrà sentire i rappresentanti dei sottoscrittori e dovrà proporre al Consiglio Comunale entro 60 giorni i provvedimenti da assumere. 3. Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 71 determina la forma e la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato. 4. Se il termine previsto al comma secondo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio. 5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione. |