Comuni Italiani Articolo 3 - Rapporti con gli altri Enti Territoriali. Statuto Comunale di Caselle Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casellesi

Statuto Comune di Caselle Torinese

Parte I - Elementi Costitutivi
Articolo 3 - Rapporti con gli altri Enti Territoriali
1. Gli Enti comunitari - Comuni, Province e Regioni - concorrono a formare il tessuto connettivo della Repubblica.

2. L'art. 114 della Costituzione recita, infatti, che "La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni", che sono, perciò, le articolazioni nelle quali si riconosce e fonda la Repubblica.

3. Da ciò, dalla considerazione di tessuto complessivo, con le sue specifiche articolazioni, deriva la necessità di rapporti fra Enti comunitari basati sull'autonomia e coordinati fra loro, mentre l'articolo 128 della Costituzione precisando che le "Province ed i Comuni sono Enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni", dà per presupposto l'autonomia normativa che assume la forma statutaria, per gli aspetti organizzativi fondamentali, e quella regolamentare, per gli aspetti operativi.

4. Il criterio che individua la sfera di governo assegnata al Comune è costituito dall'ambito del proprio territorio. Pertanto, nell'ambito comunale, nessuna attività, iniziativa, intervento sul territorio può essere iniziato o modificato, senza che ne sia stata rilasciata preventiva autorizzazione comunale. Anche le attività od interventi autorizzati da Enti Pubblici diversi sono in ogni caso soggetti all'acquisizione del preventivo parere favorevole della popolazione o del Consiglio Comunale.

5. I rapporti con i Comuni, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

6. Il Comune adegua la propria attività a favore della popolazione ai principi della programmazione statale, regionale, provinciale perseguendo criteri di buona amministrazione nel rispetto della legalità e dei principi costituzionali, nonché della storia e delle tradizioni locali.

7. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi e di realizzare una più ampia partecipazione democratica, il Comune, nell'ambito delle Leggi vigenti, delega proprie funzioni ad Organismi di decentramento.

 
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