1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, nomina un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, affidandogli la carica di Vice-Sindaco. 2. Nel rilascio delle deleghe agli Assessori, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo amministrativo, essendo la gestione attribuita ai Capi Settore. 3. Il Sindaco può attribuire incarichi specifici ai Consiglieri comunali non facenti parte della Giunta. Per lo svolgimento di tali incarichi i Consiglieri Comunali possono avvalersi, come gli Assessori, della struttura comunale ed avere dagli uffici tutta la collaborazione necessaria per il migliore espletamento del compito loro assegnato. Gli stessi riferiscono al sindaco e alla Giunta sulle materie loro affidate. 4. Ove non siano costituiti gli Organi di decentramento comunale, il Sindaco può conferire deleghe ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle Frazioni. 5. Il Sindaco ha facoltà di revocare e di modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritenga opportuno. 6. Le deleghe e le eventuali modifiche alle stesse devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio Comunale. 7. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori e i consiglieri delegati sono responsabili di fronte al Sindaco e al Consiglio Comunale. 8. Gli Assessori o Consiglieri, cui sia stata conferita una delega, devono depositare la propria firma presso la Prefettura. |