Comuni Italiani Articolo 21 - Durata in Carica. Statuto Comunale di Caselle Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini casellesi

Statuto Comune di Caselle Torinese

Parte II - Organizzazione Strutturale
Titolo I°: Organi Elettivi
Sezione II° - La Giunta Comunale
Articolo 21 - Durata in Carica
1. La durata in carica della Giunta Comunale, la sua decadenza e la sua cessazione, a seguito di mozione di sfiducia costruttiva, sono regolate dalla legge.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

3. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad un proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

 
Altri Articoli:
Articolo 22 - Cessazione dagli Incarichi
Articolo 20 - Competenze
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