1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un massimo di n. 7 assessori. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice-Sindaco. 2. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consiglieri. 3. La presenza di Assessori di cui al precedente comma non può modificare il numero complessivo degli assessori componenti la Giunta. 4. Gli Assessori non Consiglieri Comunali sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare. Essi possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale solo per gli affari dei quali sono relatori senza diritto di voto. 5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune. 6. I componenti della Giunta Comunale, competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato. 7. Al Sindaco, agli Assessori ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. |