Comuni Italiani Art. 21 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Caselette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caselettesi

Statuto Comune di Caselette

Titolo II - Organi Istituzionali
Art. 21 - Funzionamento della Giunta
Nello svolgimento della propria attivitā la Giunta si uniforma al principio della collegialitā.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della giunta, assicura l'unitā d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilitā delle decisioni.

La giunta č convocata e presieduta dal Sindaco.

Per la validitā delle sedute č richiesto l'intervento della metā dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di paritā prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della giunta Consiglieri comunali, funzionari del comune, cittadini o autoritā, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Competenze della Giunta
Art. 20 - Composizione della Giunta
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