Comuni Italiani Art. 13 - Commissioni. Statuto Comunale di Caselette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caselettesi

Statuto Comune di Caselette

Titolo II - Organi Istituzionali
Art. 13 - Commissioni
Il Consiglio comunale, nello svolgimento delle proprie attività, costituisce Commissioni permanenti, temporanee o speciali di propria istituzione, di cui può avvalersi secondo le necessità per il miglior esercizio delle sue funzioni.

Il Regolamento stabilisce il loro numero, le competenze, il funzionamento nonché la loro composizione nel rispetto dei criterio proporzionale.

Qualora la specificità o la tecnicità degli argomenti lo richiedano possono essere invitati ai lavori delle Commissioni oltre il Sindaco e gli Assessori, i rappresentanti di organismi associativi, funzionari e tecnici, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Attribuzioni delle Commissioni
Art. 12 - Convocazione, Sessioni, Numero Legale per la Validità delle Sedute
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