Comuni Italiani Art. 51 - Controllo Finanziario. Statuto Comunale di Cascinette d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cascinettesi

Statuto Comune di Cascinette d'Ivrea

Parte Seconda - La Struttura
Titolo III - I Controlli Economici Finanziari
Art. 51 - Controllo Finanziario
1. Il responsabile del settore finanziario rilascia il parere sulla regolarità contabile sugli atti degli organi elettivi, che non costituiscono un mero atto di indirizzo, nonché provvede all'attestazione della relativa copertura finanziaria e alla sottoscrizione di tutti gli atti contabili e finanziari.

2. La revisione economico finanziaria è effettuata da un revisore dei conti i cui requisiti soggettivi, le modalità di elezione, la durata in carica e la decadenza sono disciplinate dalla legge.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore risponde con la diligenza del mandatario della verità delle attestazioni e ove riscontrino gravi irregolarità riferisce prontamente al Consiglio comunale.

4. Il compenso del revisore dei conti è stabilito con la deliberazione di nomina secondo le modalità previste dalla legge. Il revisore è responsabile solidalmente con gli amministratori ed i funzionari comunali per il danno arrecato al Comune.

 
Altri Articoli:
Art. 52 - Competenze del Revisore
Art. 50 - Controllo di Gestione
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