Comuni Italiani Art. 45 - Eleggibilità. Statuto Comunale di Cascinette d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cascinettesi

Statuto Comune di Cascinette d'Ivrea

Parte Seconda - La Struttura
Titolo II - L'Organizzazione
Capo II - I Rappresentanti del Comune di Cascinette d'Ivrea
Art. 45 - Eleggibilità
1. Possono essere nominati rappresentanti o amministratori di enti che dipendono, o cui partecipa il Comune di Cascinette d'Ivrea, coloro che, non essendo membri di organi del Comune, possiedono i requisiti necessari per l'elezione a consigliere comunale e sono dotati di una professionalità adeguata alle cariche da assumere.

2. Non sono del pari eleggibili i dipendenti del Comune o di aziende, o di ogni altro ente dipendente o cui partecipa il Comune di Cascinette d'Ivrea.

3. Il verificarsi delle indicate cause di ineleggibilità successivamente alla nomina, o elezione, determina la decadenza dalla carica.

 
Altri Articoli:
Art. 46 - Nomina o Elezione
Art. 44 - Forme di Cooperazione
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