Comuni Italiani Art. 38 - Assessori e Delegazione di Poteri. Statuto Comunale di Cascinette d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cascinettesi

Statuto Comune di Cascinette d'Ivrea

Parte Seconda - La Struttura
Titolo I - Gli Organi e gli Uffici di Gestione
Capo III - Il Sindaco
Art. 38 - Assessori e Delegazione di Poteri
1. Il Sindaco con proprio decreto nomina gli assessori , tra cui indica il vicesindaco e definisce le competenze ad essi delegate, dirime i conflitti tra essi ed emana gli atti di coordinamento della politica generale dell'ente.

2. La nomina con relativa accettazione e la revoca degli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale. Gli assessori concordano con il Sindaco le pubbliche dichiarazioni che impegnino la politica dell'ente.

3. Il sindaco può delegare agli assessori l'esercizio del proprio potere di sovrintendenza sugli uffici per uno o più settori, ovvero per programmi determinati, dandone notizia in ogni caso al Consiglio comunale. Può delegare inoltre agli assessori l'adozione di propri atti a rilevanza esterna.

4. Le delegazioni del Sindaco producono effetti sino alla revoca, o alla cessazione dalla carica del Sindaco che le ha determinate. In ogni caso di cessazione della carica per qualsiasi causa di uno o più assessori, o di impedimento temporaneo, il Sindaco ne esercita le funzioni salva delegazione ad altro assessore.

 
Altri Articoli:
Art. 39 - Vicesindaco
Art. 37 - Competenze
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