Comuni Italiani Art. 13 - Ammissibilità dei Referendum. Statuto Comunale di Cascinette d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cascinettesi

Statuto Comune di Cascinette d'Ivrea

Titolo II - La Partecipazione e la Valorizzazione delle Formazioni Sociali
Capo II - La Partecipazione Popolare
Art. 13 - Ammissibilità dei Referendum
1. Non possono essere proposti più di cinque quesiti, i quali devono essere facilmente comprensibili, determinati e relativi a materie di esclusiva competenza locale.

2. Sono inammissibili i referendum consultivi e abrogativi in materia urbanistica, relativi a tributi, mutui o prestiti, persone fisiche, ivi compresa la loro nomina, elezione, designazione o revoca ad una carica o ufficio, nonché ad attività amministrative senza discrezionalità alcuna, o a provvedimenti cautelari, infine a quesiti già sottoposti a referendum negli ultimi quattro anni dal giorno del voto.

3. Il referendum abrogativo è altresì inammissibile se il quesito riguarda lo Statuto del Comune di Cascinette d'Ivrea, il Regolamento del Consiglio comunale, il Regolamento dei contratti, finanza e contabilità.

4. La Giunta comunale delibera sull'ammissibilità dei referendum, verifica la validità delle sottoscrizioni e il rispetto delle norme procedurali stabilite nel Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione entro trenta giorni dal deposito. Le deliberazioni sono comunicate ai rappresentanti dei sottoscrittori nei cinque giorni successivi.

 
Altri Articoli:
Art. 14 - Manifestazione Referendaria
Art. 12 - Referendum Consultivo e Abrogativo
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