1. Non possono essere proposti più di cinque quesiti, i quali devono essere facilmente comprensibili, determinati e relativi a materie di esclusiva competenza locale. 2. Sono inammissibili i referendum consultivi e abrogativi in materia urbanistica, relativi a tributi, mutui o prestiti, persone fisiche, ivi compresa la loro nomina, elezione, designazione o revoca ad una carica o ufficio, nonché ad attività amministrative senza discrezionalità alcuna, o a provvedimenti cautelari, infine a quesiti già sottoposti a referendum negli ultimi quattro anni dal giorno del voto. 3. Il referendum abrogativo è altresì inammissibile se il quesito riguarda lo Statuto del Comune di Cascinette d'Ivrea, il Regolamento del Consiglio comunale, il Regolamento dei contratti, finanza e contabilità. 4. La Giunta comunale delibera sull'ammissibilità dei referendum, verifica la validità delle sottoscrizioni e il rispetto delle norme procedurali stabilite nel Regolamento sulle attività e gli istituti di partecipazione entro trenta giorni dal deposito. Le deliberazioni sono comunicate ai rappresentanti dei sottoscrittori nei cinque giorni successivi. |