1. Le modificazioni e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con le modalità previste dalla legge. 2. Il Consiglio comunale, in caso di sopravvenienza di leggi statali e regionali incompatibili con lo Statuto o che enuncino principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa comunale, dovrà portare a questo i necessari adeguamenti entro 120 giorni dalla loro entrata in vigore. 3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. 4. La deliberazione di abrogazione totale non ha effetto sino all'entrata in vigore del nuovo Statuto. 5. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi. 6. Lo Statuto comunale entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. 7. Lo Statuto e le sue modificazioni, oltre alle forme di pubblicità stabilite dalla legge, sono soggetti a forme di pubblicità determinate dal Consiglio comunale al fine di agevolarne l'effettiva e diffusa conoscenza. 8. Le disposizioni del presente statuto prevalgono su ogni altra diversa disposizione normativa e sono immediatamente applicabili anche in assenza dei regolamenti in esse richiamati. |