Comuni Italiani Art. 76 - Collegio dei Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi

Statuto Comune di Carmagnola

Titolo VI - Finanza e Contabilità
Art. 76 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, scelti fra coloro che siano in possesso dei requisiti di legge e siano eleggibili alla carica di Consigliere comunale. I revisori durano in carica per tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

2. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati, decadono:
a) i parenti ed affini entro il quarto grado dei componenti della Giunta in carica, dei dirigenti e dei responsabili delle ripartizioni;
b) i dipendenti dell'ente;
c) i Consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente;
d) coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque Consiglieri provinciali o comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza;
e) coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a Consigliere del Comune;
f) i membri del comitato regionale di controllo e i dipendenti della Regione Piemonte e della Provincia di Torino.

3. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale o di consulenza resa a favore dell'ente. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

4. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale, decadono dalla carica.

5. I revisori dei conti sono revocati in caso di inadempienza ai doveri del loro ufficio.

6. Il revisore che risulti impossibilitato a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal Regolamento di contabilità cessa dall'incarico.

7. La revoca, la cessazione e la decadenza dell'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione, da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

8. Il revisore eletto dal Consiglio in sostituzione di un altro cessato dalla carica per decadenza, dimissione o revoca resta in carica per il tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata dalla nomina dell'intero collegio.

9. I revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, rispondono della verità delle loro attestazioni e debbono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

 
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