1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. E' costituita con deliberazione del Consiglio comunale che ne approva lo statuto. 2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. 3. Sono organi dell'azienda speciale il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Lo statuto dell'azienda stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione. 4. Il presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi precedentemente deliberati dal Consiglio comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consiglieri comunali e documentate esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende pubbliche e private nonché per uffici pubblici ricoperti. 5. Il Sindaco dispone la revoca del presidente e dei membri del Consiglio di amministrazione su propria iniziativa o sulla base dell'accoglimento di una mozione di sfiducia approvata dal Consiglio comunale secondo le forme indicate dalla legge. |