1. Il Comune gestisce i servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità. 2. Il Consiglio comunale individua i servizi pubblici in relazione alle necessità emergenti nella comunità e ne stabilisce le forme di gestione previa valutazione comparativa tra i diversi sistemi previsti improntata a criteri di efficienza ed economicità. 3. La legge stabilisce quali servizi sono riservati in via esclusiva al Comune. 4. Nella fase di programmazione dei servizi, il Comune tiene conto delle attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. |