Comuni Italiani Art. 55 - Rapporti con gli Organi Comunali. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi

Statuto Comune di Carmagnola

Titolo III - Partecipazione e Informazione dei Cittadini
Capo IV - Il Difensore Civico
Art. 55 - Rapporti con gli Organi Comunali
1. Il Difensore Civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'intervento, invia:
a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune deliberazioni;
b) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sull'attività dell'Amministrazione. A detta relazione dovrà essere data adeguata pubblicità.

2. Il Difensore civico ha diritto ad essere ascoltato dalla Commissione consiliare competente per gli affari istituzionali per riferire su aspetti generali della propria attività e dalle altre Commissioni consiliari in ordine ad aspetti particolari.

3. Le Commissioni possono convocare il Difensore Civico per avere periodica relazione sull'attività svolta.

4. Il Difensore Civico può inviare in ogni momento proprie relazioni al Consiglio comunale.

 
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