1. La petizione č una richiesta indirizzata dai cittadini, singoli o associati, all'Amministrazione per esporre comuni necessitą e/o richiedere l'adozione di un provvedimento. 2. La petizione deve essere sottoscritta da almeno 100 elettori, di cui siano riportati i dati anagrafici. In ogni petizione devono essere indicati i nomi di almeno due firmatari che assumono la veste di referenti del Comune. 3. Entro il termine di trenta giorni la petizione č esaminata, anche sotto il profilo dell'ammissibilitą, dalla commissione consiliare permanente competente, che ha facoltą di disporre l'audizione dei firmatari della petizione. 4. La commissione di cui al comma 3 comunica il proprio parere all'organo competente che, entro sessanta giorni dalla comunicazione, deve pronunciarsi sulla petizione. 5. La decisione assunta viene comunicata ai referenti entro quindici giorni. 6. Verrą fornita ampia e dettagliata notizia dei contenuti della petizione e dei relativi atti dell'Amministrazione attraverso gli organi di informazione del Comune. |