1. Il Consiglio comunale o il Sindaco, sentita la Giunta, possono disporre forme di consultazione diretta dei cittadini per acquisire elementi di valutazione su atti o interventi di competenza del Comune. 2. Tali consultazioni si svolgono nella forma di sondaggi, raccolte di firme ed altre modalità analoghe, e possono comportare anche risposta per corrispondenza. Nel caso di consultazioni su questioni relativi a servizi pubblici a domanda individuale, la consultazione può essere estesa, oltre che ai cittadini residenti nel Comune, agli altri utenti del servizio. 3. Le modalità di svolgimento delle consultazioni e, in generale, la loro disciplina sono dettate con regolamento. 4. Il Comune, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, è tenuto a consultare, salvo i casi previsti dalla legge o dal Regolamento, i competenti organismi di partecipazione, 5. La consultazione è comunque obbligatoria in occasione della preparazione del bilancio, del piano regolatore generale e relative varianti, dei piani commerciali e dei piani urbani del traffico. 6. Il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco, le Commissioni consiliari, relativamente alle materie di rispettivo interesse, possono promuovere, senza particolari formalità, consultazioni degli organismi di partecipazione. Possono altresì promuovere consultazioni informali tramite questionari o assemblee per problemi specifici. 7. Nelle more dell'elezione delle rappresentanze di borgo e di frazione e zona, quando non ne sia stata richiesta l'istituzione o quando l'elezione non sia stata possibile, l'Amministrazione, fermi restando gli obblighi relativi ai tempi ed alle materie di cui ai precedenti commi, è tenuta a consultare i cittadini interessati mediante specifiche assemblee zonali. |