Comuni Italiani Art. 4 - Finalità e Principi a Base dell'Attività del Comune. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi

Statuto Comune di Carmagnola

Titolo I - Disposizioni Generali
Art. 4 - Finalità e Principi a Base dell'Attività del Comune
1. L'azione di governo del Comune si informa ai principi e ai valori di libertà, democrazia, giustizia ed uguaglianza recepiti dalla Costituzione repubblicana.

2. Il Comune esercita le proprie attribuzioni perseguendo le seguenti finalità:
a) tutelare e promuovere i diritti fondamentali, sanciti dalla Costituzione, attinenti alla dignità e alla libertà delle persone, contrastando ogni forma di discriminazione;
b) contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini al lavoro, alla tutela della salute, alla casa, all'istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali nel rispetto della libertà di educazione;
c) realizzare un equilibrato sviluppo economico della città, anche attraverso la tutela e la valorizzazione delle produzioni, del commercio e dei servizi locali;
d) promuovere il rispetto della vita e la sicurezza sociale, rimuovendo le cause di emarginazione, con particolare attenzione alla tutela dei minori e degli anziani ed al diritto delle persone portatrici di handicap ad una città accessibile e ad una rete di servizi e di interventi fra loro coordinati, che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;
e) tutelare la famiglia riconoscendone il ruolo sociale;
f) garantire pari opportunità di vita e di lavoro a uomini e donne;
g) conservare e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della Città, promuovendone la conoscenza e incentivandone il recupero;
h) valorizzare le aggregazioni sociali, tutelandone l'autonomia;
i) stimolare l'iniziativa privata e la cooperazione, il volontariato e l'associazionismo;
l) tutelare, valorizzare, ripristinare e provvedere alla manutenzione costante dell'integrità territoriale, del paesaggio storico, della qualità dell'ambiente fisico nella sua complessità di aria, acqua e suolo; ricercare e promuovere, a tal fine, ogni idonea soluzione collaborativa con le altre istituzioni territoriali elettive; promuovere il rispetto per la natura e per tutti gli esseri viventi;
m) promuovere, incoraggiare e favorire la pratica sportiva e le attività del tempo libero, favorendo l'operato di Enti, associazioni, organismi culturali, ricreativi e sportivi sia con incentivi alla loro costituzione ed attività, sia promuovendo la creazione di strutture idonee assicurandone la più vasta accessibilità;
n) contribuire alla cooperazione pacifica fra i popoli e le nazioni; concorrere alla formazione di una cultura europeista con atti e interventi tendenti a sviluppare nei cittadini una coscienza sensibile ai valori del pluralismo, della tolleranza, della convivenza solidale, della collaborazione fra comunità locali: ciò al fine di creare, nell'interesse dei propri cittadini, un'Europa democratica, non violenta e federalista; favorire iniziative a sostegno della pace e della collaborazione fra i popoli, e dell'impegno per debellare la fame e il sottosviluppo nel mondo; garantire piena cittadinanza ai diritti delle minoranze etniche di vivere la propria cultura;
o) favorire la partecipazione dei cittadini alla formazione delle scelte politiche e amministrative;
p) attuare la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione e l'informazione dei cittadini sul suo funzionamento.

 
Altri Articoli:
Art. 5 - Organi di Governo
Art. 3 - Albo Pretorio
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