1. Il Comune istituisce un ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico denominato "Ufficio del cittadino", con sede nel Palazzo comunale. All'Ufficio del cittadino vengono assegnate risorse umane, tecnologiche e finanziarie tali da garantirne l'efficace funzionamento ed il raggiungimento degli obiettivi fissati dalle disposizioni seguenti. 2. L'Ufficio rappresenta la concreta e quotidiana disponibilità dell'Amministrazione ad incontrare i cittadini per attuare un proficuo scambio di informazioni ed individuare e superare i nodi critici dell'attività amministrativa. Per questo all'Ufficio vengono assicurati rapporti facilitati e diretti con gli uffici competenti anche per coordinarne le risposte. 3. In particolare l'Ufficio ha il compito di: a) fare da tramite tra i cittadini, gli Enti, le associazioni, le organizzazioni, gli stranieri che intendono esercitare il loro diritto di accesso e di intervento e l'organo politico o burocratico responsabile dell'attività e/o del procedimento; b) fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti e allo stato dei procedimenti; c) recepire e dar seguito alle istanze, petizioni e proposte di deliberazione; d) compiere ricerche ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni; e) formulare all'Amministrazione proposte sugli aspetti organizzativi e logistici inerenti al rapporto con l'utenza; f) promuovere e coordinare l'informazione alla cittadinanza sulle attività comunali tramite gli organi di informazione del Comune; g) realizzare iniziative di comunicazione di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, di strutture pubbliche e di servizi da esse erogati, nonché l'informazione sui diritti del cittadino nei rapporti con l'Amministrazione; h) curare la segnaletica degli uffici e degli sportelli e seguire, in generale, l'immagine che il Comune fornisce di sé. |