Comuni Italiani Art. 33 - Il Vicesindaco. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi

Statuto Comune di Carmagnola

Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune
Capo IV - Il Sindaco
Art. 33 - Il Vicesindaco
1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene nominato dal Sindaco. Egli sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni nei casi previsti dalla legge.

2. Il Segretario comunale dà immediata comunicazione dell'avvenuta nomina al Prefetto ed all'organo regionale di controllo.

3. Il Sindaco, nel caso che, successivamente, intenda attribuire ad altro assessore le funzioni di Vicesindaco, provvede con decreto motivato, dandone comunicazione ai capigruppo entro tre giorni ed al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva.

4. Il Vicesindaco esercita le attribuzioni del Sindaco ed emana gli atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sindaco in qualità di ufficiale del Governo, in caso di assenza o impedimento temporaneo del Sindaco.

5. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco le competenze del Sindaco sono esercitate dall'assessore anziano, tale essendo il più anziano di età tra i componenti della Giunta comunale.

 
Altri Articoli:
Art. 34 - Principi e Strumenti
Art. 32 - Dimissioni del Sindaco
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Carmagnola
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Carmagnola

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Casalborgone Comune di Carignano Lista