Art. 15 - Deliberazioni. Statuto Comunale di Carmagnola (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini carmagnolesi
Statuto Comune di Carmagnola
Titolo II - Ordinamento Istituzionale del Comune Capo II Consiglio Comunale
Art. 15 - Deliberazioni
1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Gli astenuti, nelle votazioni palesi, e le schede bianche, nulle o annullate, nelle votazioni segrete, non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Delle sedute del Consiglio vengono redatti i verbali, sottoscritti da chi presiede l'adunanza e dal Segretario. Il Regolamento stabilisce le modalità di redazione e approvazione del verbale.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo disposizioni specifiche di legge.