1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 2. II Comune, per l''esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia. 3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti: a. pianificazione territoriale dell'area comunale; b. viabilità, traffico e trasporti; c. tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente; d. difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti; e. raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche; f. servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale; g. servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani; h. altri servizi attinenti alla cura degli interessi della comunità e al suo sviluppo economico e civile; i. polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale. 4. Al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe e i contributi sui servizi ad esso attribuiti. |