1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali. 2. L'azienda speciale e ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale. 3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. 4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Consiglio comunale. Il Consiglio d'amministrazione rispetterà nella elezione la composizione ed i diritti delle maggioranze e minoranze. 5. II regolamento aziendale e adottato dal Consiglio d'amministrazione. 6. II Comune, con delibera del Consiglio di amministrazione, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sodali. 7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale. 8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente. |