Comuni Italiani Art. 46 - Le Aziende Speciali. Statuto Comunale di Caravino (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini caravinesi

Statuto Comune di Caravino

Parte II
Capo VII - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Pubblici
Sezione II
Art. 46 - Le Aziende Speciali
1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale e ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio comunale.

3. Organi dell'azienda speciale sono: il Consiglio d'amministrazione, il Presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. La nomina e la revoca degli amministratori spettano al Consiglio comunale. Il Consiglio d'amministrazione rispetterà nella elezione la composizione ed i diritti delle maggioranze e minoranze.

5. II regolamento aziendale e adottato dal Consiglio d'amministrazione.

6. II Comune, con delibera del Consiglio di amministrazione, conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sodali.

7. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

8. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

 
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