1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. 2. I consiglieri comunali hanno diritto di notizia su questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni nelle forme definite dal regolamento. 3. Se lo richieda un quinto dei consiglieri, il Sindaco e tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. 4. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento. 5. Il consigliere che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, siano esse ordinario che straordinarie, senza giustificati motivi, è dichiarato decaduto dal Consiglio Comunale nella seduta immediatamente successiva alla terza consecutiva nella quale è risultato assente ingiustificato. 6. La comunicazione dell'assenza e la relativa giustificazione dovranno essere rese per iscritto od anche verbalmente al Sindaco, o, se previsto dallo Statuto, al Presidente del Consiglio, prima della seduta del Consiglio Comunale e sarà portata a conoscenza del Consiglio stesso. |