1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge. 2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. 3. II Consiglio comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. 4. Il Consiglio Comunale, salvo diversa disposizione di legge o dello Statuto, č presieduto dal Sindaco; in caso di sua assenza o impedimento, la Presidenza spetta al Vicesindaco, se anche consigliere comunale, e, in caso di assenza di questi oppure di Vicesindaco nominato tra gli assessori esterni, la sostituzione avviene secondo l'ordine di anzianitą degli assessori consiglieri comunali. Qualora nessun assessore fosse consigliere comunale, la presidenza del Consiglio verrą assunta dal consigliere anziano. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri. |