1. Il Comune di Caravino č dotato di un proprio Statuto. 2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente, e, in particolare, specifica le attribuzione degli Organi e le forme di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio. 3. Lo Statuto stabilisce, altresė, i criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente, le forme di collaborazione fra il Comune e la Provincia, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini all'informazione ed ai procedimenti amministrativi, lo stemma ed il gonfalone. 4. Lo Statuto č deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione č ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto č approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 5. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale e l'espletamento dell'eventuale controllo, lo Statuto č pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. |