1. In particolare saranno valorizzate e incentivate: a) le rappresentanze delle frazioni del Comune a tutela di interessi diffusi di particolare valore economico, sociale, culturale, storico e territoriale; b) le parrocchie e le altre comunità religiose locali, sia quali rappresentanti di interessi spirituali e di elementi di promozione umana, sia quali custodi degli edifici di culto e delle tradizioni religiose; c) le associazioni turistiche, folkloristiche, enogastronomiche; d) le associazioni e le istituzioni sociali, assistenziali, sanitarie ed educative a carattere volontario, di natura laica e religiosa; e) le associazioni e fondazioni sportive, ricreative, culturali e storiche, cui può di preferenza essere affidata la gestione di impianti e servizi di rilevanza sociale o la realizzazione di progetti ed iniziative d'interesse comunale; f) i consorzi agricoli e le altre associazioni volte alla tutela ed al miglioramento del patrimonio agricolo e zootecnico; g) le associazioni ed i gruppi di cittadini che si attivano spontaneamente per la tutela ambientale, la protezione civile, il mantenimento del patrimonio boschivo, per la tutela dei diritti degli animali e la tutela dei diritti dei consumatori; h) le società cooperative e le società di mutuo soccorso.2. A tal fine viene incentivata la partecipazione di detti organismi alla vita amministrativa dell'Ente, attraverso gli apporti consultivi agli organi comunali, l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, la possibilità di presentare memorie, documentazioni, osservazioni utili alla formazione dei programmi di intervento pubblico e alla soluzione dei problemi amministrativi. 3. L'Amministrazione Comunale interviene con la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o altri vantaggi economici, a sostegno delle iniziative promosse dagli organismi di cui al comma 1°, in base ad appositi regolamenti. |