Comuni Italiani Art. 44 - Controllo di Gestione e Controllo di Qualità. Statuto Comunale di Caprie (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini capriesi

Statuto Comune di Caprie

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo IV - Patrimonio, Finanza e Contabilità
Art. 44 - Controllo di Gestione e Controllo di Qualità
1. Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

2. Per i servizi gestiti direttamente dall'Ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati.

4. Nei servizi erogati all'utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

 
Altri Articoli:
Art. 45 - Demanio e Patrimonio
Art. 43 - La Revisione Economico - Finanziaria
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