1. Il Comune, nell'esercizio delle sue funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi, informa la sua attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni e la Comunità Montana, sia con la Provincia e la Regione. Tali principi si attuano nelle forme previste dalle vigenti leggi. 2. Il Comune può delegare, nelle forme di legge, alla Comunità Montana, a Consorzi fra Comuni e fra Comuni e Province ed altre forme associative fra enti locali previste dalla legge, la gestione e l'organizzazione di servizi, quando le capacità comunali non consentano una gestione ottimale. |