1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, od ai responsabili dei servizi comunali. 2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali di governo espressi dal Consiglio, mediante atti generali, indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, da parte dei responsabili dei servizi, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali. 3. Sono, altresì, di competenza della Giunta: a) l'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello; b) l'approvazione dei verbali di concorso e selezione proclamando i candidati dichiarati idonei; c) l'accettazione di lasciti e donazioni; d) la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone; e) la fissazione della data di convocazione dei comizi per i referendum e la costituzione dell'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento; f) il conferimento di incarichi progettuali ed altri incarichi professionali di natura fiduciaria relativi alle materie di propria competenza. |