1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni consiliari permanenti, temporanee o speciali, per fini di controllo, d'indagine, d'inchiesta, di studio. 2. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e garanzia, la presidenza è attribuita ad un Consigliere appartenente ad un gruppo di opposizione. 3. Funzionamento, composizione, poteri, oggetto e durata delle commissioni sono disciplinati nel regolamento del Consiglio Comunale. |