Art. 44 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Canischio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini canischiesi
Statuto Comune di Canischio
Titolo VII - Forme di Associazione e di Cooperazione Accordi di Programma
Art. 44 - Accordi di Programma
1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o pił tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.