Comuni Italiani Art. 75 - Organismi di Partecipazione. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo II - Associazionismo e Partecipazione
Art. 75 - Organismi di Partecipazione
1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

3. In merito ai problemi di ordine generale (culturali, sociali, ambientali, sportivi, tempo libero, ecc.) sono istituiti uno o più organismi DI coordinamento delle Associazioni locali.

4. Gli organismi previsti nel comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti nel territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto di attività o per interventi mirati a porzioni di territorio. Il relativo parere deve essere fornito entra trenta giorni dalla richiesta.

 
Altri Articoli:
Art. 76 - Incentivazioni
Art. 74 - Associazioni
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