Comuni Italiani Art. 67 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo I - Organizzazione Territoriale e Forme Associative
Capo II - Forme Associative
Art. 67 - Accordi di Programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attivitą di pił soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalitą perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
a)determinare i tempi e le modalitą delle attivitą preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b)individuare attraverso strumenti appropriati, quali la valutazione dell'impatto ambientale, il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
c)assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento;
d)informare del procedimento le popolazioni interessate.

3.Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalitą previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

 
Altri Articoli:
Art. 68 - Partecipazione
Art. 66 - Unione di Comuni
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