1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai princģpi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi e funzioni rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente. 2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente art.64, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti. 3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente, secondo le norme dettate per gli Enti Locali. 4. Ai consorzi che gestiscono attivitą aventi rilevanza economica e imprenditoriale, ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilitą ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali. 5. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralitą di servizi attraverso il modulo consortile. |