(modificato comma I) 1. L'attività gestionale dell'Ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata agli organi individuali non elettivi indicati all'art.35 del presente Statuto che la esercitano nelle materie e secondo le modalità ed i criteri indicati nei regolamenti di cui all'art.36. 2. Ferma restando la facoltà prevista dal precedente art.30, lett.t), al Segretario Com.le competono funzioni, compiti e prerogative previste dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti com.li e può essere chiamato ad esercitare anche la funzione di Direttore Generale qualora questo non sia stato nominato o non siano state stipulate le convenzioni previste dal 3°comma dell'art.51 bis della Legge 142/90 3. Nell'ambito delle funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni degli organi collegiali elettivi dell'Ente, il Segretario Com.le esprime sulle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio Com.le un parere, obbligatorio ma non vincolante, limitatamente alla conformità giuridico-amministrativa della proposta alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti. 4. Al Segretario Com.le competono altresì: a)la presidenza delle commissioni giudicatrici dei pubblici concorsi e delle selezioni per l'assunzione di personale di ruolo e fuori ruolo; b)la presidenza delle commissioni di gara nei pubblici incanti e licitazioni private; c)elimina i conflitti di competenza fra i responsabili degli uffici, servizi, aree di attività; d)è competente all'adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale dipendente degli EE.LL.; e)sottoscrive i contratti di costituzione del rapporto d'impiego. 5. Durante le sedute cui partecipa, il Segretario ha facoltà di farsi assistere da dipendenti che lo stesso riterrà opportuno e con riferimento agli argomenti all'O.d.g. |