Comuni Italiani Art. 32 - Attribuzioni di Vigilanza. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 32 - Attribuzioni di Vigilanza
(modificata lett.f)

1. Il Sindaco:

a)acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b)promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c)compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d)può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso ogni Ente ed organismo appartenente all'Ente, tramite i rappresentanti legali degli stessi e ne informa il Consiglio comunale;

e)può disporre l'acquisizione di informazioni anche presso Enti e/o società che gestiscono servizi pubblici per conto del Comune, e ne informa il Consiglio comunale;

f)collabora con il Collegio dei revisori dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;

g)promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;

h)svolge compiti di controllo igienico-sanitario-ambientale, ordine e sicurezza pubblica, secondo le disposizioni di legge.

 
Altri Articoli:
Art. 33 - Attribuzioni di Organizzazione
Art. 31 - Attribuzioni del Sindaco nei Servizi di Competenza Statale
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