Comuni Italiani Art. 29 - Sindaco. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 29 - Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio.

2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

3. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status le cause di cessazione dalla carica.

 
Altri Articoli:
Art. 30 - Attribuzioni di Amministrazione
Art. 28 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
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