1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunitą ispirandosi ai valori ed agli obbiettivi della Costituzione. 2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove, garantendo, la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla vita pubblica. 3. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi: a) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico di cooperazione e di volontariato; b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, agricole, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettivitą una migliore qualitą della vita; c) l'imparzialitą e la trasparenza delle decisioni e degli atti; d) tutela, valorizza e promuove la dotazione ed i servizi di rilevanza sociale, attua misure opportune a migliorare la qualitą del contesto urbano e per tutelare le zone agricole e boschive; assume le opportune iniziative per il superamento dei motivi di discriminazione od emarginazione nei confronti dei disabili; e) ripudia la guerra e qualsiasi atto di forza teso ad offendere; f) sostiene la libera scelta al servizio di leva civile e organizza tali servizi nell'ambito comunale; g) tutela e promuove pari dignitą e opportunitą tra uomo e donna. |