1. Le modalitā e le forme d'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere comunale, previste dalla legge, sono disciplinate dal regolamento. 2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, č subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del giusto procedimento. 3. Ai sensi del presente Statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimitā ed alla successiva comunicazione ai Consiglieri. 4. Ciascun Consigliere č tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale. 5. Per assicurare la massima trasparenza, ogni Consigliere deve comunicare, secondo le modalitā stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti. 6. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilitā loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilitā dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi. 7. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla loro amministrazione o tutela. 8. Ai Consiglieri č vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. |