1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali. 2. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione proporzionalmente alla loro rappresentatività. 3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi di cui all'art.72, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, nonchè altri soggetti che la commissione riterrà opportuno per l'esame di specifici argomenti. 4. Le commissioni "sono tenute" a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano. 5. Le commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento. 6. Il Sindaco e gli Assessori possono richiedere di essere sentiti dalle commissioni ogniqualvolta le circostanze lo esigano.) |