Comuni Italiani Art. 15 - Commissioni. Statuto Comunale di Candiolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiolesi

Statuto Comune di Candiolo

Parte I - Ordinamento Strutturale
Titolo I - Organi Elettivi
Art. 15 - Commissioni
1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il regolamento del Consiglio comunale disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione proporzionalmente alla loro rappresentatività.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi di cui all'art.72, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, nonchè altri soggetti che la commissione riterrà opportuno per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni "sono tenute" a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

5. Le commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.

6. Il Sindaco e gli Assessori possono richiedere di essere sentiti dalle commissioni ogniqualvolta le circostanze lo esigano.)

 
Altri Articoli:
Art. 16 - Commissione per il Regolamento del Consiglio
Art. 11 - Linee Programmatiche di Mandato
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