1. Il Comune emana regolamenti: a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto; b) in tutte le materie di competenza comunale.2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie. 3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. 4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini elettori, ai sensi di quanto disposto dall'articolo "Proposte" del presente Statuto. 5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. 7. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa delibera-zione, nonchè per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. 8. Le contravvenzioni ai regolamenti ed alle ordinanze ordinarie, da contestarsi e da definirsi in ossequio ai principi generali di cui alla legge 24.11.1981, n. 689 sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita nei regolamenti stessi, e fissamente per le ordinanze ordinarie, entro limiti edittali minimo e massimo. |