Comuni Italiani Art. 79 - Azione Referendaria. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi

Statuto Comune di Candia Canavese

Titolo VI - Partecipazione Popolare
Capo III - Referendum - Diritti di Accesso
Art. 79 - Azione Referendaria
1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum:
a) in materia di tributi locali e di tariffe;
b) su attivitą amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. Soggetti promotori possono essere:
a) il trenta per cento del corpo elettorale;
b) il Consiglio comunale.

4. I referendum non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali-comunali.

5. Apposito regolamento comunale disciplina le modalitą di svolgimento del referendum. In particolare il regolamento prevede:
a) requisiti di ammissibilitą;
b) i tempi;
c) le condizioni di accoglimento;
d) le modalitą organizzative;
e) i casi di revoca e sospensione;
f) le modalitą di attuazione.

 
Altri Articoli:
Art. 80 - Effetti del Referendum
Art. 78 - Incentivazione
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