Comuni Italiani Art. 76 - Associazioni. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi

Statuto Comune di Candia Canavese

Titolo VI - Partecipazione Popolare
Capo II - Associazionismo e Partecipazione
Art. 76 - Associazioni
1. Il Comune registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui al precedente articolo, le associazioni che operano sul territorio.

2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attivitą delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

3. Il Comune riconosce alla locale Associazione Turistica PRO LOCO il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici nonchč di promozione dell'attivitą turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:
a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonchč di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale della localitą;
b) iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico verso la localitą e a migliorare le condizioni generali del soggiorno;
c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
d) assistenza ed informazione turistica;
e) attivitą ricreative in genere.

 
Altri Articoli:
Art. 77 - Organismi di Partecipazione
Art. 75 - Principi Generali
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