(ex artt. 47 - 48 - 49 - 50) 1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici. 2. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale, ne redige i verbali che sottoscrive insieme agli altri organi previsti dal presente Statuto. 3. Il Segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco a quelle esterne: egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio comunale, alla Giunta comunale, al Sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri. 4. Il Segretario comunale riceve dai consiglieri e dalla Giunta Comunale le richieste di trasmissione delle deliberazioni. 5. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri nonchè le proposte di revoca e la mozione di sfiducia. 6. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non si reputi necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente. 7. Egli esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti conferitagli dal Sindaco. 8. Ove sia investito anche dell'incarico di Direttore Generale esercita le funzioni di quest'ultimo e di cui agli articoli 48 e 49 del presente Statuto, previo idoneo compenso che sarà attribuito in equa proporzione con le indennità corrisposte ai Responsabili dei servizi anche secondo le disposizioni di cui alla contrattazione collettiva. |