(Nuovo) 1. Il Sindaco può nominare ed assumere un Direttore Generale con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento generale di organizzazione, degli uffici e servizi dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti. 2. Qualora non risultano stipulate le convenzioni di cui al precedente comma ed in ogni altro caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la giunta. A tal fine sarà previsto idoneo compenso in base anche alle disposizioni di cui ai contratti collettivi di lavoro. 3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco. 4. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili dei servizi. 5. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della giunta nel caso non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta nonchè in ogni altro caso di grave opportunità. |