(ex art. 43) 1. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario. 2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di 3 persone elette dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento. 3. La procedura per la verifica viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'assessore pił anziano di etą che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari. 4. La commissione nel termine perentorio di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento. 5. Il consiglio si pronuncia in pubblica seduta, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione entro 10 giorni dalla presentazione. |