Comuni Italiani Art. 33 - Attribuzioni di Amministrazione. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi

Statuto Comune di Candia Canavese

Titolo I - Organi del Comune
Art. 33 - Attribuzioni di Amministrazione
(ex art. 36)

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2. In particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonchè l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90 e s.m.i.;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale se lo ritiene opportuno in conformità alle disposizioni vigenti, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del direttore;
g) nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

 
Altri Articoli:
Art. 34 - Attribuzioni di Vigilanza
Art. 32 - Sindaco
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