(ex art. 34) 1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto o dal Regolamento. 2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese, per alzata di mano o per appello nominale. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta. 3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su "persone", il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in "seduta privata". 4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici, qualora esistenti. In caso contrario il Segretario comunale provvederà in merito con riferimento alle sue competenze. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente il collegio nominato dal Presidente. 5. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario. |